FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA: 30 GENNAIO e 02 FEBBRAIO 2026 (formazione in aula) 20 - 23 FEBBRAIO 2026 (formazione in aula) 13 - 16 MARZO 2026 (formazione in aula) 08 - 09 APRILE 2026 (formazione in aula) 05 - 06 MAGGIO 2026 (formazione in aula) 26 - 27 MAGGIO 2026 (formazione in aula) 09 - 10 GIUGNO 2026 (formazione in aula) 29 - 30 GIUGNO 2026 (formazione in aula) 28 - 29 LUGLIO 2026 (formazione in aula) GENERALE E SPECIFICA BASSO E-LEARNING
PRIMO SOCCORSOFORMAZIONE + AGGIORNAMENTO: 16 - 17 - 20 APRILE 2026 (formazione e aggiornamento in aula) 08 GIUGNO 2026 (solo aggiornamento in aula) 23 - 24 - 27 LUGLIO 2026 (formazione e aggiornamento in aula)
CARRELLISTI + AGGIORNAMENTO: 28 GENNAIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento in aula) 03 - 04 FEBBRAIO 2026 (formazione in aula) 25 - 26 MARZO 2026 (formazione in aula) 26 MARZO 2026 (pomeriggio - aggiornamento in aula) 13 - 14 MAGGIO 2026 (formazione in aula) 14 MAGGIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento in aula) 15 - 16 LUGLIO 2026 (formazione in aula) 16 LUGLIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento in aula)
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE): 18 MARZO 2026 (formazione in aula) 19 MARZO 2026 (aggiornamento in aula) 09 LUGLIO 2026 (formazione in aula) 10 LUGLIO 2026 (aggiornamento in aula)
PREPOSTI: 24 - 25 FEBBRAIO 2026 (formazione in aula) 26 FEBBRAIO 2026 (aggiornamento in aula)
DPI 3° CATEGORIA 12 MARZO 2026 (formazione e aggiornamento in aula)
AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE: 28 GENNAIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento carrelli in aula) 19 MARZO 2026 (aggiornamento PLE in aula) 26 MARZO 2026 (pomeriggio - aggiornamento carrelli in aula) 14 MAGGIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento carrelli in aula) 10 LUGLIO 2026 (aggiornamento PLE in aula) 16 LUGLIO 2026 (pomeriggio - aggiornamento carrelli in aula)
Requisiti, ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza (CSP + CSE) - Titolo IV - D.Lgs.81/2008
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattata in particolare all’Art. 98 del d.lgs. 81/2008 e nel dettaglio nell’allegato XIV dello stesso decreto. Per mantenere i requisti previsti questi professionisti devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.