EVENTO FORMATIVO ERGONOMIA E MMC: 20 – 21 LUGLIO 2022 (disponibile in aula o videoconferenza) 14 – 15 SETTEMBRE 2022 (disponibile in aula o videoconferenza)
PREVENZIONE DELLE EMERGENZE – ANTINCENDIO FORMAZIONE + AGGIORNAMENTO: 26 LUGLIO 2022 (formazione rischio medio e aggiornamento rischio elevato in aula) 27 LUGLIO 2022 (formazione e aggiornamento rischio basso, aggiornamento rischio medio in aula) 04 OTTOBRE 2022 (solo formazione rischio medio in aula) 11 OTTOBRE 2022 (formazione e aggiornamento rischio basso, aggiornamento rischio medio in aula) 12 DICEMBRE 2022 (solo formazione rischio medio in aula) 14 DICEMBRE 2022 (formazione e aggiornamento rischio basso, aggiornamento rischio medio in aula)
PRIMO SOCCORSOFORMAZIONE + AGGIORNAMENTO: 14 - 15 - 18 LUGLIO 2022 (formazione e aggiornamento in aula) 06 - 07 - 10 OTTOBRE 2022(formazione e aggiornamento in aula) 15 - 16 - 19 DICEMBRE 2022 (formazione e aggiornamento in aula)
RLS FORMAZIONE + AGGIORNAMENTO: 05 - 12 - 19 - 26 SETTEMBRE 2022 (formazione in aula) 05 SETTEMBRE 2022 (aggiornamento in aula) 13 DICEMBRE 2022(solo aggiornamento in aula)
CARRELLISTI + AGGIORNAMENTO: 06 - 07 SETTEMBRE 2022 (formazione e aggiornamento in aula) 08 - 09 NOVEMBRE 2022(formazione e aggiornamento in aula) 06 DICEMBRE 2022 (solo aggiornamento in aula)
PREPOSTI: 28 SETTEMBRE 2022 (formazione in aula) 29 SETTEMBRE 2022 (aggiornamento in aula) 29 NOVEMBRE 2022 (formazione in aula) 30 NOVEMBRE 2022 (aggiornamento in aula) 21 DICEMBRE 2022 (solo aggiornamento in aula) AGGIORNAMENTO PREPOSTI E-LEARNING
DPI 3° CATEGORIA 05 OTTOBRE 2022 (formazione e aggiornamento in aula)
AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE: 06 SETTEMBRE 2022 (aggiornamento carrelli in aula) 12 OTTOBRE 2022(aggiornamento ple in aula) 08 OTTOBRE 2022 (aggiornamento carrelli in aula)
Requisiti, ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza (CSP + CSE) - Titolo IV - D.Lgs.81/2008
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattata in particolare all’Art. 98 del d.lgs. 81/2008 e nel dettaglio nell’allegato XIV dello stesso decreto. Per mantenere i requisti previsti questi professionisti devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.